Potrebbe tornare utile sapere:
In esito alle numerose richieste pervenute da sodalizi di settore si reputa opportuno
fornire i seguenti chiarimenti in materia di pesca sportiva e ricreativa del Tonno
rosso:
· L’autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso ha validità
su tutto il territorio nazionale, a prescindere dall’Ufficio marittimo che ne
ha curato il rilascio.
· Per lo sbarco del tonno rosso proveniente da operazioni di pesca sportiva e
ricreativa non è obbligatoria la presenza di ispettori degli organi di
controllo ferma restando, tuttavia, la permanenza obblighi di prenotifica e
di consegna della dichiarazione di cattura entro le 24 ore dallo sbarco.
· L’autorizzazione alla pesca sportiva può essere richiesta dall’ente
organizzatore la gara congiuntamente per tutte le unità interessate che
devono essere quindi elencate nell’istanza stessa. Nel caso in cui alla
manifestazione prendano parte unità già autorizzate alla pesca ricreativa
sarà sufficiente allegare alla domanda solo copia dell’autorizzazione stessa.
· Restano fermi gli altri requisiti previsti per la pesca sportiva.
· L’Autorità Marittima che rilascia l’autorizzazione può essere diversa da
quella che riceve la prenotifica e la dichiarazione di cattura.
Le predette direttive sono state comunicate dalla Direzione Generale della
Pesca Marittima e dell’Acquacoltura a tutte le Capitanerie di Porto.
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