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8 Aprile 2011 alle 18:35 #7321MaxModeratore
Apro questo topic indicando le più frequenti sanzioni amministratite che riguardano il diporto. E’ meglio conoscerle per evitare tante spiacevoli situazioni.
Vorrei in premessa rammentare che:
per unità da diporto si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque
mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.Delle unità da diportofanno parte:
– NATANTE DA DIPORTO: ogni unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10
metri. In questa tipologia sono comprese anche le moto d’acqua;
– IMBARCAZIONE DA DIPORTO: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24
metri;
– NAVE DA DIPORTO: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri.Ciò premesso andiamo ad indicare le maggiori violazioni sanzionate dall’art. 53 del D. Lgs. 171/2005:
1) Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto
senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2066,00 euro a 8263,00 euro; la stessa
sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una
unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei
requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.2) Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto
con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all’articolo 17 in materia
di trascrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207,00
euro a 1033,00 euro.3) Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell’utilizzo di
un’unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento
legalmente emanato dall’autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare
territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di
regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 207,00 euro a 1033,00 euro. Se il fatto è commesso con
l’impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà .4) Una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro sarà applicata nei seguenti casi:
– Navigazione con fotocopia della licenza e degli altri documenti di bordo previsti senza che essa sia
stata autenticata dalla competente autorità ;
– Navigazione con nave da diporto senza avere a bordo i documenti prescritti;
– Navigazione con imbarcazione da diporto senza avere a bordo i documenti prescritti;
– Navigare senza avere a bordo l’autorizzazione alla navigazione temporanea;
– Navigare con unità da diporto superiore a 10 metri di lunghezza senza aver provveduto alla sua
immatricolazione presso i registri;
– Mancanza di licenza di navigazione all’atto del controllo, ovvero, avere a bordo la licenza in copia
non autenticata;
– Mancato rinnovo della licenza di navigazione in caso di cambio del numero e della sigla dell’ufficio
di iscrizione, ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato
motore e del tipo di navigazione autorizzata;
– Navigazione senza avere a bordo la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per
il rinnovo della licenza di navigazione;
– Navigazione con la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della
licenza di navigazione per un periodo superiore ai 20 giorni;
– Mancanza a bordo della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione della licenza di
navigazione;
– Navigazione con la denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione della licenza di navigazione
per un periodo superiore ai 30 giorni;
– Impiego di imbarcazione o nave da diporto senza che sia stata emessa la licenza di abilitazione alla
navigazione;
– Navigare con imbarcazione da diporto per la quale è in corso l’iscrizione nei relativi registri, senza
licenza provvisoria;
– Navigazione con licenza provvisoria scaduta con un’unità in attesa di iscrizione, oppure in attesa di
rinnovo per qualsiasi altro motivo;
– Navigazione, per navi da diporto, con licenza provvisoria per un periodo superiore ai 6 mesi;
– Minore di anni 16 che conduce un natante da diporto (ai sensi dell’art. 2 della legge 689/81, è
assoggettato alla sanzione amministrativa chi è tenuto alla sorveglianza del minore);
– Minore di 18 anni che conduce un’imbarcazione da diporto (ai sensi dell’art. 2 della legge 689/81, è
assoggettato alla sanzione amministrativa chi è tenuto alla sorveglianza del minore);
– Condotta di unità da diporto senza avere a bordo la patente nautica;
– Navigazione con la copia della domanda per ottenere il rilascio del duplicato della patente, in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione della medesima, scaduta di validità dopo la sua
presentazione;
– Navigazione con patente nautica deteriorata o illeggibile;
– Mancanza di patente d’abilitazione all’atto del controllo, ovvero, condotta di unità da diporto senza
avere a bordo la patente nautica;
– Navigazione con autorizzazione provvisoria scaduta sostitutiva della patente nautica già richiesta alla
competente autorità , per effettuazione delle esercitazioni a bordo delle unità da diporto).
– Uso non corretto o mancanza delle luci di via;
– Mancaza delle sigle di individuazione (solo per imbarcazioni e navi da diporto);5) Tutte le unità da diporto a motore hanno l’obbligo di avere una copertura assicurativa RC. Le maggiori sanzioni sono:
– senza copertura assicurativa, da un minimo di € 742,00 a € 2.970,00, sequestro amministrativo e successiva confisca
– con copertura assicurativa scaduta, ma resa operante entro gg 15 dalla scadenza da € 185,50 a € 742,50
– Per aver navigato senza avere a bordo il contrassegno attestante la copertura assicurativa da € 22,00 a € 88,00
– Per essersi rifiutato di esibire agli accertatori, all’atto del controllo, il contrassegno attestante la copertura assicurativa da € 74,00 a € 296,00, sequestro amministrativo e successiva confisca
– Per non aver ottemperato, senza addurre valida giustificazione, all’invito a presentarsi e/o esibire il contrassegno attestante la copertura assicurativa da € 370,00 a € 1.485,00
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